BUONGIORNO
- SUGGERIMENTO
TESTO DEL MESSAGGIO: 1) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE RESIDENZIALE AI SENSI DEL
D.P.R. n. 380/01 art. 3 comma 1 lettera b . E' STATA PRESENTATA LA CIL CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI E I NOMINATIVI DEL DIRETTORE DEI LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, RESPONSABILE DEI LAVORI. PRECISO CHE A TUTT'OGGI I LAVORI SONO IN CORSO. NEL CAPITOLATO DEL
L' IMPRESA APPALTATRICE NON E' INSERITA LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA BLINDATA.
QUINDI RESTA DI MIA COMPETENZA . CIO' PREMESSO, IL DIRETTORE DEI LAVORI MI HA RIFERITO : LA DITTA CHE DEVE PROVVEDERE ALLA FORNITURA E ALLA MESSA IN OPERA DELLA PORTA DEVE FATTURARE CON LA DICITURA "" FORNITURA"" OMETTENDO MESSA IN OPERA. IN QUESTA MANIERA LA DITTA DOVRA' FATTURARE CON L'IVA AL 22%, CHIEDO:
QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DELL'IVA AL 10% E
QUINDI LA DITTA FATTURARE FORNITURA E MESSA IN OPERA CON IVA AL 10%?
CI SONO ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER POTER USUFRUIRE DELL'IVA AL 10%?
PRECISO INOLTRE CHE LA DITTA FORNITRICE DELLA PORTA SAREBBE DA SOLA SUL CANTIERE AL MOMENTO DELLA MESSA IN OPERA.
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE - SUGGERIMENTO
BUONGIORNO
- SUGGERIMENTO
TESTO DEL MESSAGGIO: 1) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE RESIDENZIALE AI SENSI DEL
D.P.R. n. 380/01 art. 3 comma 1 lettera b . E' STATA PRESENTATA LA CIL CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI E I NOMINATIVI DEL DIRETTORE DEI LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, RESPONSABILE DEI LAVORI. PRECISO CHE A TUTT'OGGI I LAVORI SONO IN CORSO. NEL CAPITOLATO DEL
L' IMPRESA APPALTATRICE NON E' INSERITA LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA BLINDATA.
QUINDI RESTA DI MIA COMPETENZA . CIO' PREMESSO, IL DIRETTORE DEI LAVORI MI HA RIFERITO : LA DITTA CHE DEVE PROVVEDERE ALLA FORNITURA E ALLA MESSA IN OPERA DELLA PORTA DEVE FATTURARE CON LA DICITURA "" FORNITURA"" OMETTENDO MESSA IN OPERA. IN QUESTA MANIERA LA DITTA DOVRA' FATTURARE CON L'IVA AL 22%, CHIEDO:
QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DELL'IVA AL 10% E
QUINDI LA DITTA FATTURARE FORNITURA E MESSA IN OPERA CON IVA AL 10%?
CI SONO ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER POTER USUFRUIRE DELL'IVA AL 10%?
PRECISO INOLTRE CHE LA DITTA FORNITRICE DELLA PORTA SAREBBE DA SOLA SUL CANTIERE AL MOMENTO DELLA MESSA IN OPERA.
1 Risposte
Per poter usufruire completamente dell'iva al 10% la concessione edilizia ( DIA, SCIA, ecc) deve riportare intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica. MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE: dove si afferma che in questi casi si applica l’aliquota ridotta del 10% alle prestazioni di servizi (cioè “leggi” contratto di appalto) e alle cessioni di beni ma solamente nel caso in cui la relativa fornitura sia posta in essere nell’ambito del contratto di appalto (cioè chi fornisce la prestazione fornisce anche il bene). E inoltre, si applica la regola del bene significativo;
Invece, nei seguenti casi NON si può applicare l’iva al 10%:
§ ai materiali e ai beni forniti da un soggetto diverso da quello esegue i lavori;
§ ai materiali e ai beni acquistati direttamente dal committente;
§ alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio (“leggi” le prestazioni del geometra o architetto);
§ alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questo caso, la ditta sub appaltatrice deve fatturare con aliquota iva ordinaria del 22% alla ditta principale che successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’iva al 10%
Il suo fornitore per poter fatturare una parte al 10% deve eseguire anche la posa in opera e vale la regola del bene significativo, cioè:
costo posa in opera iva al 10%, del prodotto quota pari al la posa in opera al 10% il resto al 22%.
Negli interventi di RISTRUTTURAZIONE si applica l’iva al 10%, dietro richiesta dell’acquirente di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta contenente l’autocertificazione che l’acquisto è destinato ad un intervento di ristrutturazione (utilmente può essere allegata anche la DIA), anche per le cessioni di beni come previsto dall’art. 127-terdecies) della tabella A, parte II, del DPR n. 633/1972, quale che sia la fase in cui interviene detta cessione (al consumatore finale o al prestatore del servizio)
Tale previsione di legge è descritta anche nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate (aggiornata al marzo 2016) che a pagina 21, nel paragrafo relativo agli interventi di RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE, afferma che in questi casi si applica sempre l’aliquota 10% sia alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto o d’opera, sia per l’acquisto dei beni (con esclusione però di materie prime e semilavorati) forniti per la realizzazione di questi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Si applica l’aliquota del 10% anche ai “beni finiti” cioè a quei beni che anche se incorporati nella costruzione conservano la loro individualità e potranno quindi astrattamente essere “staccati” e riutilizzati altrove (Es. porte, infissi esterni, sanitari, caldaie…).
E la guida specifica l’aliquota iva ridotta del 10% potrà essere utilizzata:
§ Sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori;
§ Sia quando l’acquisto è fatto dalla ditta o dal prestatore d’opera che esegue i lavori
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