Atto compravendita del 77: i venditori dichiarano che il confine della partic. X venduta non è la partic. Y di altro proprietario, come indicato nella mappa catastale, ma una strada vicinale che precisano essere stata spostata tempo addietro.In effetti la strada vicinale non segue lo stesso tracciato della strada originale, ma in realtà risulta chiaramente traslata di qualche metro e raddrizzata. Il tracciato della strada sopraddetta è stato aggiornato in mappa catastale anni fa, ma solamente nel tratto che attraversa altre particelle non confinanti. Ora il nuovo proprietario della partic. Y pretende il riconfinamento in quanto basandosi sulla mappa castale interpreta che la sua particella confini con la partic. X e che la strada non sia stata spostata quindi pretende che la proprietà indicata dalla partic. X arretri di qualche metro. La dichiarazione nell’atto di compravendita originale non dovrebbe avere valenza probatoria privilegiata rispetto alle mappe catastali? grazie Paolo
La dichiarazione nell’atto di compravendita originale ha valenza probatoria privilegiata rispetto alle mappe catastali?
Atto compravendita del 77: i venditori dichiarano che il confine della partic. X venduta non è la partic. Y di altro proprietario, come indicato nella mappa catastale, ma una strada vicinale che precisano essere stata spostata tempo addietro.In effetti la strada vicinale non segue lo stesso tracciato della strada originale, ma in realtà risulta chiaramente traslata di qualche metro e raddrizzata. Il tracciato della strada sopraddetta è stato aggiornato in mappa catastale anni fa, ma solamente nel tratto che attraversa altre particelle non confinanti. Ora il nuovo proprietario della partic. Y pretende il riconfinamento in quanto basandosi sulla mappa castale interpreta che la sua particella confini con la partic. X e che la strada non sia stata spostata quindi pretende che la proprietà indicata dalla partic. X arretri di qualche metro. La dichiarazione nell’atto di compravendita originale non dovrebbe avere valenza probatoria privilegiata rispetto alle mappe catastali? grazie Paolo
1 Risposte
Il Catasto italiano NON è probatorio - salvo eccezioni nelle località dove si "usa" il catasto "tavolare" (ha pieno rilievo giuridico) - "prevale" quanto riportato sugli "atti probatori" - in assenza di questi un Giudice potrà "riconoscere" altri atti - la "determinazione" dei confini di proprietà tra due terreni può essere "adottata" in Tribunale attraverso le mappe catastali - il "problema" potrebbe essere la "ricostruzione" delle "posizioni" dei "termini catastali particellari" ("elementi" fisici che "delimitano" la proprietà) - le particelle nel tempo possono essere state oggetto di "variazione" (presentando documenti al competente Ufficio del Catasto) - le norme catastali sulle "variazioni" dei terreni erano già "vigenti" dal 1969 (Legge n° 679 del 01/10/1969)
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