È possibile richiedere la certificazione di agibilità?

Un immobile costruito prima del 1975 può avere la certificazione di agibilità anche se i soffitti sono più bassi di 2,70? Se non ce l'ha, può essere richiesta con successo? Ci sono delle altezze minime inderogabili da rispettare? Nella legge 76/2020 si legge che le disposizioni del 1975 non si riferiscono agli immobili realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto. È valido in tutte le zone del PRG?

Daniela
Daniela ha fatto una domanda su
Ristrutturazione Edifici
Un anno fa

È possibile richiedere la certificazione di agibilità?

Un immobile costruito prima del 1975 può avere la certificazione di agibilità anche se i soffitti sono più bassi di 2,70? Se non ce l'ha, può essere richiesta con successo? Ci sono delle altezze minime inderogabili da rispettare? Nella legge 76/2020 si legge che le disposizioni del 1975 non si riferiscono agli immobili realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto. È valido in tutte le zone del PRG?

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2 Risposte

Ing. Antonello Serra
Ing. Antonello Serra
Ing. Antonello Serra ha rsposto... Antonello Serra (Cagliari, Cagliari) Antonello Serra - un anno fa

Confermo l'ottima risposta della collega ing. Maria Angela Leogrande. La questione poi diventa ricostruire e documentare sia la data di prima costruzione dell'immobile, sia la zona urbanistica sui cui sorgeva l'edificio al tempo della prima costruzione.

In sintesi: in ogni caso specifico è assolutamente necessario affidarsi ad un tecnico specializzato che studi tutta la storia dell'immobile e l'evoluzione urbanistica della zone omogenea su cui è edificato.

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Maria Angela Leogrande
Maria Angela Leogrande
Maria Angela Leogrande ha rsposto... Maria Angela Leogrande Ingegnere (Castellana Grotte, Bari) Maria Angela Leogrande Ingegnere - un anno fa

In effetti l'art. 10 comma 2 della L. 120/2020 (che non è altro che la conversione in legge del D.L. 76/2020, il famoso Decreto Semplificazioni) recita testualmente:

" Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti."

E' quindi esplicitamente scritto che:

- i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto;

E

- che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.

Quindi si tratta degli immobili dei centri storici (zone A) o delle zone limitrofe (residenziali B).

Pertanto, "Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti."

Se l'immobile è 2.10, 2.20, 2.30, 2.40 ecc ecc., quella resta la sua altezza ANCHE nelle eventuali pratiche CILA - SCIA e agibilità, perché chiaramente NON si può andare ad aumentare l'altezza se magari ci sono altre costruzioni soprastanti (anche se si potrebbe capire se si può scavare e formare un gradino all'ingresso).

Tutto comunque dipende dai REGOLAMENTI LOCALI, che potrebbero essere più stringenti. Consiglio peranto sempre di affidarsi ad un tecnico locale e di interfacciarsi con lo Sportello Unico per l'Edilizia del suo comune!!!

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