buongiorno. un appartamento del 1960 è stato accatastato secondo il progetto originario e non secondo la conformazione all'atto della consegna, probabilmente per evitare di presentare il progetto di variante. la difformità consiste nel fatto che una porta su muro portante indicata in piantina catastale prima della porta che divide ingresso dal corridoio è, in realtà, pur sullo stesso muro portante, posta dopo la porta che divide ingresso dal corridoio; in pratica la porta risulta spostata di 1,5 / 2 metri scarsi. cosa fare per sanare se anche all'urbanistica del comune devesse risultare la stessa difformità? la cantinola dell'appartamento ha gli stessi riferimenti catastali dell'appartamento. è vero che registrando la modifica, è obbligatorio accatastare a parte la cantinola? tutto ciò quanto costerebbe mediamente e complessivamente sia come compenso geometra che come diritti dovuti agli enti? grazie
È obbligatorio accatastare la cantina?
buongiorno. un appartamento del 1960 è stato accatastato secondo il progetto originario e non secondo la conformazione all'atto della consegna, probabilmente per evitare di presentare il progetto di variante. la difformità consiste nel fatto che una porta su muro portante indicata in piantina catastale prima della porta che divide ingresso dal corridoio è, in realtà, pur sullo stesso muro portante, posta dopo la porta che divide ingresso dal corridoio; in pratica la porta risulta spostata di 1,5 / 2 metri scarsi. cosa fare per sanare se anche all'urbanistica del comune devesse risultare la stessa difformità? la cantinola dell'appartamento ha gli stessi riferimenti catastali dell'appartamento. è vero che registrando la modifica, è obbligatorio accatastare a parte la cantinola? tutto ciò quanto costerebbe mediamente e complessivamente sia come compenso geometra che come diritti dovuti agli enti? grazie
2 Risposte
Nel passato la denuncia catastale per "nuova costruzione" si presentava prima della reale ultimazione dei lavori per "invocare" agevolazioni fiscali e tributarie - Il semplice "spostamento" di una porta oppure di una tramezza è "irrilevante" ai fini reddituali per il Catasto Fabbricati (circolari ex Agenzia del Territorio n° 2/2010 e n° 3/2010) - Diverso il caso per pratica edilizia, se intervento su struttura portante - Per quanto riguarda lo "scorporo" obbligatorio delle "pertinenze" all'abitazione è vigente dal 01/02/2016 per "nuova costruzione", dal 01/07/2020 per "variazione catastale" (per immobile già "censito") - Una volta era possibile "riprodurre" la pertinenza (già "dipendenza" catastale) sulla stessa planimetria dell'abitazione (con stesso subalterno). Come porzione di vano accessorio (massimario allegato alla circolare 146/1939 e circolare 134/1941) - Lo scorporo (con diverso subalterno, ma diverso anche per l'abitazione) dipende dal "caso specifico". Come da nota protocollo n° 0321457 del 06/10/2020 ("Schemi esemplificativi e precisazioni in tema di verifica delle dichiarazioni Docfa") - Altri riferimenti: note protocollo n° 60244 del 27/04/2016 - n° 223119 del 04/06/2020 - n° 17995 del 19/06/2020 e circolare n° 2/2016 (paragrafo 3.3.2).
Buongiorno Marco. Ai fini della conformità urbanistica e catastale occorre regolarizzare oggi quanto non è stato fatto allora ma tutto rimane in funzione della reale situazione presente nei documenti al comune ed al catasto. Particolarmente necessaria rimane in occasione di compravendite in quanto si certifica la regolarità davanti al notaio. Nella gran parte dei casi occorre procedere con una sanatoria comunale prima seguita dalla regolarizzazione al catasto della planimetria, scorporando la cantina secondo le recenti attuali norme. La quantificazione dei costi e degli oneri complessivi può esser fatta soltanto a verifiche eseguite in alcuni casi potrebbero esserci anche sanzioni comunali. Gabriele Chiarello
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