È obbligatorio fornire il disciplinare d'incarico?

Buongiorno,

vorrei sapere se un architetto è obbligato a fornire un disciplinare d'incarico per un committente privato e se esiste un'indicazione da seguire per la tempistica.

Nel mio caso per una manutenzione straordinaria che per stessa ammissione dell'architetto e delle ditte richiedeva al massimo una decina di giorni (fatta salva la presentazione preventiva della Cila in comune) per cause dirette ed indirette sono entrato nella casa dopo circa un anno a causa del mancato controllo da parte dell'architetto di come le ditte (che lui stesso ha proposto) non svolgessero i lavori in tempi congrui e la mancata comunicazione di questo a me. Per fare un esempio l'elettricista si è presentato per finire i lavori (cose davvero da poco) dopo circa un anno.

È possibile citare per danni l'architetto per (tra le altre cose che qui non cito per mancanza di spazio) avermi causato questo ritardo?

Heropass
Heropass ha fatto una domanda su
Architetti
4 anni fa

È obbligatorio fornire il disciplinare d'incarico?

Buongiorno,

vorrei sapere se un architetto è obbligato a fornire un disciplinare d'incarico per un committente privato e se esiste un'indicazione da seguire per la tempistica.

Nel mio caso per una manutenzione straordinaria che per stessa ammissione dell'architetto e delle ditte richiedeva al massimo una decina di giorni (fatta salva la presentazione preventiva della Cila in comune) per cause dirette ed indirette sono entrato nella casa dopo circa un anno a causa del mancato controllo da parte dell'architetto di come le ditte (che lui stesso ha proposto) non svolgessero i lavori in tempi congrui e la mancata comunicazione di questo a me. Per fare un esempio l'elettricista si è presentato per finire i lavori (cose davvero da poco) dopo circa un anno.

È possibile citare per danni l'architetto per (tra le altre cose che qui non cito per mancanza di spazio) avermi causato questo ritardo?

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5 Risposte

Ing. Antonello Serra
Ing. Antonello Serra
Ing. Antonello Serra ha rsposto... Antonello Serra (Cagliari, Cagliari) Antonello Serra - 4 anni fa

I tecnici sono tenuti a fornire preventivo delle spese tecniche ed a richiesta, di esplicitare eventuale servizi in dettaglio, se dapprima sommariamente indicati.

Quindi, sinteticamente:

- il tecnico è tenuto a presentare un disciplinare di incarico, si, ed i contenuti minimi di questi sono almeno una prima parte generale, l'identificazione del committente e dell'intervento, la lista dei servizi tecnici ed i loro costi.

Però ciò che forse è il nucleo del suo disservizio, è la abnorme lunghezza dei lavori, dovuto, pare di capire, prima di tutto alla mancanza di esperienza del tecnico e di conseguenza alla organizzazione fallimentare del cantiere, che ha portato a tempi inaccettabili.

Questo aspetto, quello dei tempi, è opportuno sia sempre indicato nei contratti stipulati con i vari appaltatori e sub appaltatori, se non gestiti direttamente da un appaltatore unico.

Però come regola generale, soprattutto per lavori di modesta entità (sotto i 100.000 euro) è sempre auspicabile un appaltatore unico, perché altrimenti si genera una complessità non necessaria, e la cui gestione sottrae risorse alla gestione complessiva del cantiere, senza apportare alcun beneficio concreto.

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Ing. Valeria Ciarmiello
Ing. Valeria Ciarmiello
Ing. Valeria Ciarmiello ha rsposto... Studio Segesta (Santa Maria Capua Vetere, Caserta) Studio Segesta - 4 anni fa

Spett.le Heropass

La domanda è interessante, ovvero è ricca di contenuti da chiarire.

Cercherò di fare il massimo al fine di essere chiara ed esaustiva.

Il disciplinare è un contratto d’opera intellettuale, scritto fra le parti, con il quale si definisce

un rapporto prestazionale e le sue modalità, quindi deve essere chiaro e semplice.

Gli ordini professionali prevedono che tale documento debba contenere almeno questi dati:

- oggetto del contratto (tipo di prestazione e specifiche esclusioni);

- dati anagrafici e legali delle parti;

- documentazione da fornirsi da parte del committente;

- modalità di espletamento dell’incarico;

- termini per l’espletamento dell’incarico (eventuali varianti da definire fra le parti);

- compenso, specificando l’importo per ogni prestazione, le modalità di pagamento e

l’importo totale, oltre IVA e oneri previdenziali ed eventuali costi di ore a vacazione;

- indicazione delle spese necessarie all’espletamento della pratica da indicare in fattura se

a carico del professionista;

- liquidazione.

Sanzioni

L’inserimento dell’obbligatorietà nel Codice Deontologico rende il disciplinare soggetto a provvedimenti disciplinari da parte dei Collegi di disciplina territoriale, al pari di ogni altra infrazione del C.D.

Si precisa che la L. n. 124/2017, denominata anche “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha modificato l’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012, prevedendo che:

- il compenso per la prestazione professionale deve essere pattuito in forma scritta o digitale;

- è necessario rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;

- devono essere indicati i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;

- il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Per la mancata di quanto prescritto dal nuovo comma 4 dell’art. 9 del DL 1/2012 – non è prevista – alcuna forma specifica di sanzione. Tuttavia, l’inadempimento potrebbe assumere rilevanza dal punto di vista deontologico.

Spero di essere stata chiara fino a questo punto, purtroppo siamo in Italia, e come si usa dire dalle nostre parti ogni testa è un tribunale e ognuno fa ciò che gli pare.

Per quanto riguarda la possibilità di citare per danni l'architetto, penso proprio che siate messi male, per questo motivo:

a) quasi sicuramente, non avendolo riportato nella richiesta, devo presumere che non vi sia un contratto scritto, conforme alle indicazioni riportate;

b) per poter concludere il contenzioso a vostro favore, dovrete agire e dimostrare che avete subito un danno ai sensi dell'art. 1223 Codice Civile (Risarcimento del danno);

In sintesi, in giudizio, dovete dimostrare lucro cessante e danno emergente, con documenti certi e somme fatturate, (non è possibile che vi sia solo l'ipotetica previsione.) E penso che anche questa documentazione non vi sia.

In conclusione, mi dispiace, ma non vi è una soluzione!

Vi posso solo dire che io sono abituata a dire ai miei clienti che devo fargli prima una consulenza e poi il preventivo, e non mi devono chiedere di risparmiare sul compenso, poiché una consulenza è un investimento, ma mi devono chiedere cosa gli posso far guadagnare, e vi assicuro che ci sono sempre riuscita.

Ing. Antonello Serra
Ing. Antonello Serra
Ing. Antonello Serra ha rsposto... Antonello Serra (Cagliari, Cagliari) Antonello Serra - 4 anni fa

Buongiorno,

la citazione verso il tecnico è sempre possibile, ma non è scontato che dia i risultati sperati.

Prima di tutto, va quantificato il danno, ossia, per esempio: mancato uso e quindi 6 mesi in affitto, con danno quindi pari al costo dell'affitto per un semestre.

In secondo luogo, va accertata la responsabilità e questo non è scontato sia semplice, dipende da tanti aspetti.

Inoltre, la citazione non è gratuita, perché dovrà sia pagare un avvocato, sia anticipare il costo del Consulente Tecnico di Ufficio (in genere un ingegnere) che sarà chiamato ad approfondire aspetti tecnici, sia a sua volta retribuire un ulteriore tecnico, in genere un ingegnere, che svolga il ruolo di Consulente Tecnico di Parte.

La somma di questi onorari che dovrà anticipare arriva facilmente ad alcune migliaia di euro (nel vostro caso forse 3.000 circa) e quindi la domanda che sorge spontanea è: il bilancio costi / benefici è positivo?

A mio avviso, se il danno subito non è eccessivo, forse non ha convenienza ad adire le vie legali.

Da un altro punto di vista, quello che è accaduto è una conseguenza tipica in caso di mancanza di leadership o di semplice superficialità nello svolgere la professione.

Infatti è sempre opportuno appaltare tutte le opere ad una unica figura, che poi gestisce i sub appaltatori, come spesso sono idraulici ed elettricisti.

Nel vostro caso avete invece frazionato gli incarichi, con il risultato che nessuno di voi (architetto o lei direttamente) ha svolto il lavoro di coordinamento che avrebbe svolto la figura mancante: l'appaltatore unico.

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Heropass ha rsposto... Privato - 4 anni fa

Grazie. MI ha dato un punto di vista che non conoscevo.

Ma il disciplinare è comunque obbligatorio?

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