Serve il permesso per un gazebo in legno?
Salve vorrei sapere in informazione , abbiamo costruito un gazebo in legno senza attaccarlo alla casa
Ci dicono che bisogna avere il permesso del comune .. è una bufala o è così ?
9 Risposte
Buongiorno, c'è una piccola precisazione da fare: che la struttura abbia carattere temporaneo o no (cioè che si possa smontare o no) andrà comunque richiesto un permesso al comune e da qui non si scappa, in nessun caso quello che lei ha costruito rientra tra gli interventi di edilizia libera (cioè senza necessità di permesso). Detto questo, giusto per farle un esempio: quando si parla di strutture temporanee immagini un gazebo di quelli che compra in un supermercato, si monta in 10 minuti con sistemi a incastro e in altri 10 lo smonta, cioè strutture pensate per essere utilizzate al massimo un paio di mesi e poi smontate. Sarà d'accordo che la sua tettoia non rientra in quel caso, giusto? Certo, il legno non è direttamente fissato al suolo ma questo è stato fatto "per comodità", non per poterla smontare e rimontare 1-2 volte l'anno; inoltre, le strutture temporanee non devono lasciare niente sul terreno una volta smontate, anche se lei smontasse la tettoia resterebbero i 4 pilastrini di cemento che sono e saranno sempre parti strutturali del manufatto che lei ha costruito.
Quindi lei ha sicuramente bisogno di avviare una pratica in comune e non potrà essere una pratica relativa ad un manufatto temporaneo, il che vuol dire che verrà conteggiata come nuova volumetria. Come le hanno già detto, la cosa migliore che possa fare è sentire un professionista in zona che faccia un sopralluogo e, se le norme lo permettono, le avvii la pratica corretta.
Io capisco però non sempre i gazebi sono a sistemi di incastro perché ci sono in vendita anche gazebi come quello che ho io che alla fine in qualche modo e da fissare perché con il maltempo può cedere
Noi all iniziò volevamo comprarlo esattamente come quello che abbiamo noi in legno però visto il costo elevato abbiamo deciso di costruirlo uguale noi e anche questo è solo appoggiato a pilastri non è fissato con il cemento Anche il nostro è rimovibile ovviamente non in 10 minuti ma in mezz’ora
Buongiorno,
scrivo solo per fare i miei più sinceri e cordiali complimenti all'arch. Jone Lazzari, per la trattazione dell'argomento.
Condivido il consiglio di rivolgersi ad un tecnico locale, che deve conoscere la normativa locale. Tra questa, oltre al quadro normativo citato dall'arch. Lazzari, va anche verificata la necessità di un eventuale nulla osta paesaggistico, a seconda del contesto.
Però, prima di altri passi, è opportuno incaricare un tecnico locale, affinché penda primi contatti con ufficio tecnico del luogo, per verificare la fattibilità del percorso di sanatoria, perché questo è soggetto a valutazione dei tecnici comunali che istruiscono la pratica.
... d'altro canto, al di là delle forma (l'uso del termine "infisso al suolo" in luogo del più appropriato "vincolato al suolo"; l'uso dell'espressione "di limitate dimensioni" in luogo di una più appropriata "leggero e di limitate dimensioni"), l'intento del legislatore è chiaramente quello di liberalizzare l'installazione di elementi di arredo con un impatto visivo limitato ed il suo gazebo non rientra certo in questa categoria.... D'altra parte, in caso di contenzioso conta cosa c'è scritto nel decreto, non l'intrpretazione delle intenzioni del legislatore.
Davvero non so cosa consigliarle...
In linea generale (principio più volte ribadito da diverse sentenze della Cassazione, del TAR e del Consiglio di Stato) il principio per valutare l'opera oggetto di un contenzioso non è "strutturale" ma "funzionale". Non conta quanto sia consistente o stabile il manufatto realizzato, ma l'uso che se ne fa: persino una struttura leggera come una roulotte, che in più poggia su delle ruote, se viene utilizzata in maniera permanente, è equiparata ad una costruzione.
Tuttavia il legislatore, in uno slancio libertario, due anni fa ha pubblicato un "glossario edilizia libera" (DM 02/03/2018), cioè un elenco delle opere che non sono soggette a nessuna autorizzazione. Il nuovo decreto contraddice in parte questo principio, dove ammette tra le opere non soggette a nessuna autorizzazione le pergole e i gazebo "di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo".
Nella precedente risposta non avevo contemplato questo decreto, anche per l'abitudine a questo tipo di casi, nel passato infatti sono stati innumerevoli i contenziosi tra privato e Comune riguardo a gazebo, capanni degli attrezzi, barbecue, cucce per animali, ecc... In effetti il nuovo decreto, letto bene, cambia le carte in tavola. Per quanto riguarda la sua ultima domanda, cioè il caso di un gazebo in legno fissato al suolo, per esempio, con dei bulloni, propendo per risponderle che rientra tra le opere libere, purchè sia di dimensioni "limitate". Non solo, sarei porato anche a riconsiderare completamente la situazione del suo di gazebo: mettiamo che lei modifichi il fissaggio al suolo della struttura, rendendola "non stabilmente infissa al suolo" (per esempio tagliando alla base i montanti della struttura, fissando delle staffe metalliche sia al terreno che ai montanti ed imbullonandole tra loro), in questo caso, ad una interpretazione letterale del decreto, il gazebo rientrerebbe tra le opere libere... Non conta quanto il gazebo sia massiccio e neanche quanto sia amovibile. Conta solo che sia "di limitate dimensioni" (termine piuttosto ambiguo) e "non stabilmente infisso al suolo".
Insomma, fermo restando che le conviene comunque registrare il gazebo a catasto, il DM 02/03/2018 potrebbe darle una certa copertura nel caso sfortunato di un contenzioso con il Comune. Lei può sia apportare da subito la modifica suggerita ai montanti del gazebo, in modo da renderlo non più "infisso al suolo", sia, in caso di contenzioso, smontare il gazebo e poi rimontarlo modificato nell'appoggio al terreno, in modo che non sia più "infisso" ma solo "vincolato" al suolo.
Mi dispiace di non aver considerato con la necessaria attenzione il nuovo DM del 2018 nella mia precedente comunicazione. Le raccomando nuovamente e con ancora più convinzione, di consultarsi anche con un tecnico del suo comune, per avere un secondo parere sul caso, che si presta a diverse interpretazioni, ed anche per verficare la situazione in base non solo ai regolamenti ma anche alle prassi specifiche del suo comune .
Spero comunque di esserle stato utile.
Saluti,
arch. jone lazzari - domusolution
Grazie mille ho appena saputo che il mio gazebo è stato solo fissato e non gettato con il cemento praticamente è solo appoggiato sopra un pilastro di cemento non è fissato quindi secondo me è comunque smontabile però non saprei comunque come comportarmi
Buongiorno Tena,
ha tutta la mia solidarietà, per un profano è abbastanza ragionevole ritenere che per costruire una semplice tettoia nel proprio cortile non sia necessaria nessuna autorizzazione. Purtroppo però l'Italia, benchè sia un paese piuttosto liberale nella maggior parte degli aspetti del convivere, non lo è per nulla per quanto riguarda la normativa urbanistico-edilizia che invece è molto restrittiva, soprattutto per le piccole opere.
La normativa varia molto da Comune a Comune, ma generalmente per costruire una tettoia è necessaria una SCIA con allegata relazione strutturale (e quando va male, persino la relazione del geologo !). Secondo il codice civile la distanza da rispettare dal confine è di tre metri ma il Comune può prescrivere nel proprio Regolamento Edilizio o nel proprio Piano Regolatore distanze maggiori, specialmente per quanto riguarda il lato verso la strada. Altre limitazioni possono riguardare l'aspetto architettonico della tettoia (soprattutto nei centri storici o nelle zone di interesse storico-ambientale), la superficie coperta del cortile, ecc... In disaccordo con il mio collega di Padova, credo che una costruzione aperta su almeno tre lati non costituisca in genere volume edilizio (o superficie utile) ma anche questo dipende dalla normativa comunale.
Se la tettoia, così come realizzata, rispetta tutte le normative, è possibile sanare l'opera pagando una sanzione e presentando una pratica in tutto simile a quella che era originalmente richiesta (in genere una SCIA). Oltre alla sanzione, ai costi di segreteria ed alla parcella del professionista, ci saranno da pagare anche degli oneri di costruzione (una piccola tassa). La pratica in sanatoria però è sempre rischiosa e prima di presentarla bisogna essere ben sicuri che vada in porto, perchè in caso contrario, ovvero se l'opera non venisse approvata, equivale ad una autodenuncia.
La sanzione a cui va incontro in caso l'opera abusiva venisse scoperta (nell 90% dei casi perchè un vicino con cui ha litigato fa un esposto in Comune) sono la demolizione a proprie spese dell'opera. E' dibattuto se sia applicabile anche una sanzione amministrativa ma in generale il Comune si accontenta di constatare l'abbattimento dell'opera. Non è infrequente che le opere demolite vengano successivamente rispristinate, sempre abusivamente.
Le basta ? non perchè ci sarebbe anche il problema del catasto... Il catasto, benchè in teoria accorpato al rispettivo Comune, è in realtà quasi sempre un ufficio completamente indipendente da questo. Per far registrare una tettoia al catasto non bisogna rispettare nessuna regola, il catasto è solo un archivio la cui funzione è calcolare le tasse sulla casa e non autorizza nulla, registra solo la dichiarazione del cittadino. Registrare al catasto la tettoia, anche se non è a norma dal punto di vista urbanistico-edilizio, è quindi possibile. In più, bisogna considerare che è più probabile essere "beccati" dal catasto che dal Comune, in diverse regioni infatti il catasto si è organnizzato per effettuare periodicamente dei controlli tramite fotografie satellitari, controllando se siano comparse sul territorio delle nuove costruzioni che non sono state registrate. In teoria, quindi, lei potrebbe considerare di registrare la tettoia al catasto (con costi molto modesti), lasciando perdere la costosa e rischiosa pratica comunale ed incrociando le dita che per quanto riguarda il Comune, la tettoia non venga mai notata.
IN CONCLUSIONE: le consiglio di consultarsi con un Geometra o un Architetto che conosca bene la normativa del suo Comune, per capire prima di tutto se la tettoia è a norma e quindi il problema è solo l'aver trascurato a suo tempo di presentare la necessaria pratica autorizzativa in Comune (quindi l'opera è sanabile) oppure se per qualsiasi ragione la tettoia non è a norma (quindi l'opera non è sanabile). In seconda istanza valuterei se registrare comunque la tettoia almeno in catasto, in base a come è organizzato il catasto nel suo Comune e quanto sia integrato con gli uffici comunali.
Quello che le ho esposto è solo una mia digressione informale, le raccomando, prima di prendere qualsiasi decisione, di consultarsi con un professionista del suo Comune.
Saluti,
arch. jone lazzari - domusolution
Grazie mille molto gentile , ma se si acquista una tettoia o un zagebo comunque in legno e viene fissato per non farlo cadere non risulta uguale ?
Buongiorno, la norma relativa alle tettoie fino a qualche anno fa veniva male interpretata e molti credevano di poter fare strutture del genere in modo libero; fondamentalmente una struttura del genere che è fissata al suolo (e quindi non spostabile) ed è evidente che non è costruita con carattere temporaneo, genera volume edilizio e deve essere costruita dopo aver avviato una pratica in Comune, se sarà approvata (cosa di cui dubito, dato la vicinanza al confine) poi andrà dichiarata in catasto.
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