È obbligatorio farsi fare la certificazione di conformità dopo aver rifatto l'impianto elettrico?
E quanto costa? Grazie
Foto: Ramacciatomobili
7 Risposte
La legge dice che gli impianti elettrici devono essere realizzati SOLO da ditte installatrici in possesso delle relative abilitazioni. La legge non contempla affatto la possibilità da lei citata, ma impone al committente di affidare i lavori ad aziende abilitate, la responsabilità è del committente.
Non è possibile rilasciare nessuna certificazione di conformità per lavori non realizzati in quanto la norma dice espressamente che "le aziende rilasciano certificazione di conformità del lavoro eseguito". D.M. 37/2008 Dichiarazione di Rispondenza
Il decreto, oltre alla dichiarazione di conformità, introduce un nuovo tipo di documento per attestare il rispetto della regola
dell’arte, si tratta della Dichiarazione di Rispondenza.
Questa può sostituire la Dichiarazione di Conformità nel caso questa non sia più disponibile, ma solo per gli impianti
già esistenti alla data del 27 marzo 2008.
E’ importante sottolineare che la dichiarazione di conformità si riferisce esclusivamente a lavori svolti (ovviamente
comprende anche i relativi esami e prove), mentre la dichiarazione di rispondenza si riferisce unicamente ad operazioni
di accertamento e verifica.
La dichiarazione di conformità degli impianti elettrici è obbligatoria per legge ma ciò non vieta a chiunque di farsi l'impianto da se per poi farsi controllare l'impianto da un tecnico abilitato e farsi rilasciare la certificazione .
Le certificazioni degli impianti non sono mai obbligatorie.
Le dichiarazioni di conformità invece lo sono sempre.
Quanto detto dal sig. Crispi è corretto, La DI.RI. o Dichiarazione di Rispondenza sostituisce la Dichiarazione di Conformità solo per gli impianti eseguiti tra il 1990 e il 2008.
Normalmente l'installatore che realizza un impianto è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto. Il prezzo della dichiarazione è incluso nell'importo del lavoro. Se la dichiarazione viene rilasciata da un installatore che non ha realizzato l'impianto la dichiarazione ha un costo da stabilire in base a ciò che si va a certificare.
Se l'impianto è stato fatto dopo il 2008, come posso supporre dalla sua domanda, è obbligatorio per la ditta installatrice che effettua i lavori rilasciare la Dichiarazione di Conformità. Lo stabilisce l'art. 7 del D.M. 37 del 22-01-2008 e precisamente dice al comma 1:" Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di all'art. 5".
Il progetto deve essere realizzato da parte di un iscritto all'albo, con specializzazione elettrotecnica, in questo caso, se la superficie è superiore a 400 mq per un abitazione o a 200 mq per un attività o se il contratto con il fornitore dell'energia è superiore a 6 kWh o se si svolgono attività soggette a norme specifiche o se si ha l'obbligo della prevenzione incendi, se non si ricade nei limiti sopra esposti lo può fare il titolare o il responsabile tecnico della ditta installatrice. La certificazione essendo un documento che certifica il corretto montaggio e funzionamento dell'impianto è GRATUITA. Nel caso la ditta installatrice non l'avesse data ovviamente ha un costo che può dipendere da molti fattori.
La legge dice che gli impianti elettrici devono essere realizzati SOLO da ditte installatrici in possesso delle relative abilitazioni. La legge non contempla affatto la possibilità da lei citata, ma impone al committente di affidare i lavori ad aziende abilitate, la responsabilità è del committente.
Non è possibile rilasciare nessuna certificazione di conformità per lavori non realizzati in quanto la norma dice espressamente che "le aziende rilasciano certificazione di conformità del lavoro eseguito". D.M. 37/2008 Dichiarazione di Rispondenza
Il decreto, oltre alla dichiarazione di conformità, introduce un nuovo tipo di documento per attestare il rispetto della regola
dell’arte, si tratta della Dichiarazione di Rispondenza.
Questa può sostituire la Dichiarazione di Conformità nel caso questa non sia più disponibile, ma solo per gli impianti
già esistenti alla data del 27 marzo 2008.
E’ importante sottolineare che la dichiarazione di conformità si riferisce esclusivamente a lavori svolti (ovviamente
comprende anche i relativi esami e prove), mentre la dichiarazione di rispondenza si riferisce unicamente ad operazioni
di accertamento e verifica.
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