Salve. Dopo i lavori di ecobonus e sismabonus della mia villetta, ho chiesto la certificazione APE prima e dopo gli interventi. Mi hanno detto che non serve l'APE perché c'è il certificato dell'ex legge 10. È vero o non c'entra nulla e quindi devo pretendere l'APE? Grazie mille in anticipo.
Ex art.10 sostituisce l'APE?
Salve. Dopo i lavori di ecobonus e sismabonus della mia villetta, ho chiesto la certificazione APE prima e dopo gli interventi. Mi hanno detto che non serve l'APE perché c'è il certificato dell'ex legge 10. È vero o non c'entra nulla e quindi devo pretendere l'APE? Grazie mille in anticipo.
2 Risposte
Buongiorno signor Mario,
il discorso della relazione ex legge 10 non c'entra nulla. L'APE pre e post va fatta, anzi, sarebbe dovuta esser stata fatta in fase preliminare all'intervento, da parte del progettista, per calcolare ed accertare concretamente il salto di due classi energetiche con l'intervento proposto. Se non consegnano l'APE, molto probabilmente l'intervento che l'impresa ha compiuto, non ha dietro il necessario spessore tecnico ed è quindi carente di diversi aspetti tecnico amministrativi.
Se però lei ha fruito dello sconto in fattura, questi aspetti sono adesso a carico dell'impresa, che in virtù dello sconto in fattura compiuto, è diventata titolare dei crediti fiscali.
Se non ha fruito dello sconto in fattura, allora il titolare dei crediti fiscali è ancora lei, ed allora si trova in una situazione scomoda perché senza saperlo ha delegato all'impresa anche ogni attività tecnica e questa (l'impresa) probabilmente non ha dato alcun incarico tecnico, non ha speso per la progettazione e la gestione degli aspetti tecnico amministrativi.
Buongiorno Mario,
l'ex legge 10 è una relazione che riguarda la progettazione del sistema edificio, inteso come l'insieme dell'involucro e degli impianti in esso installati, non è quindi una certificazione. Il progettista ex legge 10 ha, inoltre, l'obbligo di presentare con la fine lavori, un attestato di qualificazione energetica (AQE), che "suggerisce" la prestazione energetica dell'immobile, in base a quanto si è effettivamente realizzato.
Solo successivamente si realizza l'APE (obbligatoria con la richiesta o aggiornamento dell'agibilità), che deve essere realizzata da un tecnico estraneo alla progettazione e non parente del proprietario dell'immobile.
Per farla breve, no, l'APE non può essere sostituita dalla ex legge 10.
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