Ho fatto una Cila per manutenzione straordinaria, con demolizione tramezzo rifacimento impianti idrici e sanitari ecc per accedere al bonus Irpef 50%. Il geometra ha citato solo l'impresa edile tra i soggetti coinvolti perché non avevamo ancora scelto l'idraulico. Mi ha detto che non serviva comunicazione ASL e piano sicurezza perché non avrebbero lavorato contemporaneamente. Ora l'idraulico ha iniziato a sistemare il bagno, ma ci siamo accorti che pur essendo solo è una SNC. Scatta l'obbligo di comunicazione? Dobbiamo inserirlo nella CILA? Si può fare in corso d'opera anche piano sicurezza? Se non presentiamo la sua fattura in detrazione invece?
È obbligatorio comunicare alla Cila e ASL?
Ho fatto una Cila per manutenzione straordinaria, con demolizione tramezzo rifacimento impianti idrici e sanitari ecc per accedere al bonus Irpef 50%. Il geometra ha citato solo l'impresa edile tra i soggetti coinvolti perché non avevamo ancora scelto l'idraulico. Mi ha detto che non serviva comunicazione ASL e piano sicurezza perché non avrebbero lavorato contemporaneamente. Ora l'idraulico ha iniziato a sistemare il bagno, ma ci siamo accorti che pur essendo solo è una SNC. Scatta l'obbligo di comunicazione? Dobbiamo inserirlo nella CILA? Si può fare in corso d'opera anche piano sicurezza? Se non presentiamo la sua fattura in detrazione invece?
2 Risposte

Buonasera, la risposta si trova nell'art. 90 commi 3-4-5 del D.Lgs 81/08 che riporto di seguito:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
In sostanza l'unico elemento che determina l'obbligo di nominare il Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori è la presenza ANCHE NON CONTEMPORANEA di 2 o più IMPRESE, quindi IMPRESA + LAVORATORE AUTONOMO non rientra nell'obbligo del suddetto art. 90.
La definizione di lavoratore autonomo è contenuta nel D. Lgs. n. 81/2008 nell’art. 89 in base al quale questi è una “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”. Quella di impresa si può desumere dal Codice Civile in base al quale l'impresa è una attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore mediante un insieme di persone che operano sotto la sua guida nonché di beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.). Nel D. Lgs. n. 81/2008 non è riscontrabile però, come sarebbe stato opportuno, la definizione di impresa esecutrice. Secondo il Ministero del Lavoro, alla luce di quanto indicato nella Circolare n 4 del 28/2/2007, l’impresa esecutrice è quell’impresa che nel cantiere esegue i lavori di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 494/1996, ora Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, ma tale definizione non è stata ritenuta da molti condivisibile, compreso lo scrivente, per le considerazioni espresse nell’approfondimento citato al termine del quale come definizione di impresa esecutrice è stata individuata molto più opportunamente quella di impresa che comunque opera in cantiere, indipendentemente dall’attività che in esso viene svolta, essendo determinante la condizione che la stessa acceda e frequenti il cantiere medesimo.

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