A chi spetta eseguire la manutenzione dei balconi in un condominio?

Salve, abito in un condominio e dovrei eseguire degli interventi di manutenzione abbastanza urgenti vista la situazione. Mi chiedevo a chi spettassero gli interventi ai balconi. Vi ringrazio

Romina D
Romina D ha fatto una domanda su
Manutenzione Condomini
7 anni fa

A chi spetta eseguire la manutenzione dei balconi in un condominio?

Salve, abito in un condominio e dovrei eseguire degli interventi di manutenzione abbastanza urgenti vista la situazione. Mi chiedevo a chi spettassero gli interventi ai balconi. Vi ringrazio

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Claudio Muzi
Claudio Muzi
Claudio Muzi ha rsposto... M.G. Costruzioni Tecnologiche Srl (Roma, Roma) M.G. Costruzioni Tecnologiche Srl - 7 anni fa

I balconi, le verande e le finestre

Tra le cose che, non di rado, generano discussioni in materia condominiale bisogna inserire i balconi, le finestre e le verande.

È un dato pacifico che tutte queste strutture sono considerate di proprietà esclusiva, laddove di pertinenza di una singola unità immobiliare, tuttavia, la loro conformazione e determinate vicende (es. sostituzione, riparazione, ecc.) possono incidere su beni ed aspetti della vita comune.

La legge di riforma n. 220/2012, pur inserendo tra i beni comuni di cui all'art. 1117 c.c. espressamente le facciate, non ha previsto alcuna specifica novità in merito a balconi, verande o finestre, lasciando che sia la giurisprudenza a continuare a colmare il vuoto normativo.

I balconi aggettanti e incassati

I balconi sono propaggini di un appartamento ai quali si ha accesso per mezzo di una porta-finestra.

In linea di massima, si possono distinguere i balconi c.d. "aggettanti", che sporgono rispetto alla facciata dello stabile, da quelli "incassati", che, invece, formano una rientranza nella facciata dell'edificio e solitamente sono chiusi almeno su due lati.

Quello dei balconi è un argomento che molto spesso genera contenzioso in ambito condominiale, in particolare, in ordine al regime di proprietà e alla conseguente ripartizione delle spese, nonchè all'utilizzo delle relative strutture.

La giurisprudenza è pacificamente orientata nel ritenere che per determinare l'assetto proprietario dei balconi occorre valutare la conformazione strutturale degli stessi.

Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, i balconi aggettanti sono considerati beni di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento cui ineriscono, poiché costituiscono nella loro interezza una sorta di "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare (Cass. n. 14076/2003), mentre per i balconi incassati, la relativa soletta è di proprietà comune dei condomini dell'appartamento del piano superiore e di quello del piano inferiore, cui serve, rispettivamente, da piano di calpestio e da copertura (Cass. n. 15913/2007; n. 14576/2004).

Per quanto concerne, infine, le decorazioni presenti su entrambe le tipologie di balconi, laddove in grado di incidere sul decoro architettonico, la giurisprudenza è unanime nel considerare che i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore (in particolare, i c.d. frontalini, le fasce marcapiano, i parapetti, ecc.), "svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3, c.c." (Cass. n. 568/2000; n. 14576/2004).

Le ripercussioni principali del regime di proprietà dei balconi e dei relativi elementi architettonici riguardano la ripartizione delle spese tra i condomini per gli interventi di manutenzione. Sulla scorta di quanto appena affermato, pertanto, nel caso di balcone aggettante le spese per la sua manutenzione saranno a carico del proprietario dell'appartamento del quale il balcone costituisce prolungamento, mentre le spese per gli elementi decorativi che costituiscono un carattere architettonico della facciata, dovranno porsi a carico di tutti i condomini (Cass. n.14076/2003; n. 637/2000; n. 176/86).

Quanto agli usi consentiti, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il proprietario dell'appartamento del piano inferiore rispetto al balcone aggettante non potrà utilizzare, senza il consenso del proprietario del balcone, la parte inferiore della soletta per agganciare tende da sole o altri elementi (cfr. Cass. 17 luglio 2007, n. 15913), mentre, di contro, avrà diritto al risarcimento per gli eventuali danni causati dal medesimo.

Nei balconi incassati, invece, essendo la soletta di proprietà comune tra i proprietari cui serve, rispettivamente, da piano di calpestio e copertura, il condomino del piano inferiore potrà fare tutti gli usi che ritiene utili e necessari nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 1102 c.c., mentre il criterio di ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione sarà quello di cui all'art. 1125 c.c., relativo ai soffitti, alle volte e ai solai, secondo il quale le stesse vanno "sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto" (Cass. n. 14576/2004).

In ogni caso, tutte le decisioni assembleari relative al balcone, adottate senza il consenso del proprietario dello stesso, sono da considerarsi nulle, mentre qualsiasi modifica inerente ai balconi che sia suscettibile di incidere su un bene comune, quale il decoro architettonico, necessiterà del consenso di tutti i condomini.

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